L’onda di terrorismo ideologico e religioso con la quale ci stiamo confrontando da 20 anni è un fenomeno che a vari livelli – dalla diffusione della propaganda alla creazione di reti transnazionali, dal finanziamento al reclutamento di militanti, dal ‘passaggio’ di armi alla pianificazione di atti violenti – attraversa i confini degli Stati e richiede uno sforzo coordinato da parte di intelligence, forze di sicurezza e magistrature.
Per combatterla, dal punto di vista giuridico, “l’UE ha da sempre puntato soprattutto su misure penali di natura repressiva, peraltro costantemente oggetto di un processo di armonizzazione verticale”; si cerca, in altre parole, di raggiungere una maggiore uniformità normativa fra gli ordinamenti nazionali e sovranazionali (UE) nella definizione di ciò che costituisce reato e sui provvedimenti da adottare, con il rischio e la tendenza ad ‘esportare’ o prendere ad esempio i modelli più rigidi[1]. A seguito della persistenza del terrorismo di matrice jihadista e del timore di recidiva, in alcuni paesi si assiste ad una progressiva stretta legislativa che mira, fra le altre cose, a comminare pene più lunghe e/o ad adottare misure amministrative più severe.
Sulla base di solide argomentazioni, in genere i giuristi ritengono che tale approccio non sia sufficiente –perfino controproducente, laddove non si intervenga ad esempio anche con un programma strutturato di de-radicalizzazione – e che sia invece opportuno prendere in considerazione l’utilizzo di incentivi che possano favorire la collaborazione con la giustizia da parte di ex-affiliati, militanti e sostenitori di gruppi terroristici, con l’obiettivo di facilitare le indagini e prevenire ulteriori attentati o attività dalla matrice violenta.
In risposta alle minacce interne, alcuni paesi con esperienza nella gestione del terrorismo (ad es. Italia e Spagna) hanno già sperimentato l’applicazione di provvedimenti complementari mediante l’adozione di misure definite ‘premiali’ – come il riconoscimento di circostanze attenuanti, benefici penitenziari e via dicendo. Queste misure hanno rafforzato la risposta giudiziaria in quanto “molti estremisti si sono dimostrati sensibili alla perdita della libertà oltre che ampiamente recuperabili”. In ragione dell’efficacia di questo dispositivo, “le misure sono state mantenute anche dopo la cessazione dell’“emergenza terroristica” e perfino estese ad altre forme di criminalità (crimine organizzato, corruzione, etc.)”.
Sulla scorta di queste osservazioni, nel 2019 è stato avviato un progetto di ricerca europeo della durata di due anni denominato FIGHTER – Fight Against International Terrorism. Discovering European Models of Rewarding Measures to Prevent Terrorism – coordinato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) e che ha coinvolto altri sette atenei ; professori e ricercatori, confrontandosi in corso d’opera con magistrati e altri professionisti ed esperti del settore per un riscontro pratico, hanno studiato la possibilità di utilizzare le misure premiali contro il terrorismo internazionale, indagando dapprima la situazione attuale nell’Unione, per capire “se, come e perché” singoli Stati membri abbiano adottato questo sistema; per arrivare in seguito a proporre “uno o più modelli europei di misure premiali a favore dei terroristi che collaborano con le autorità”, dopo averne verificato la “fattibilità giuridica e culturale”, nonché valutando e monitorando la ‘capacità’ (e le problematiche) di armonizzazione. Come dichiarato dal Prof. Massimo Donini, l’obiettivo va letto nella prospettiva di “una migliore armonizzazione del contrasto al fenomeno mediante strumenti non solo di repressione, ma anche di prevenzione individualizzata e operativa anche prima di una eventuale condanna.”[2]
In attesa di conoscere i risultati di questo progetto, che verranno ufficialmente presentati il 20 maggio, abbiamo posto alcune domande introduttive ai giuristi Francesco Diamanti (UNIMORE), Ludovico Bin (Università del Salento) e Francesco Rossi (UNIMORE) che hanno preso parte allo studio.
A complemento di informazione, segnaliamo che anche in Svizzera in occasione di una revisione del Codice di Procedura Penale (2016/2017) si è discusso attorno all’opportunità di introdurre una normativa sui pentiti o collaboratori di giustizia, ritenendo alla fine di non procedere, non da ultimo in ragione del vigente art. 260ter che permetterebbe già ai giudici, a determinate condizioni – ma unicamente a inchiesta conclusa – di valutare un’attenuazione della pena. È stata invece approvata l’estensione di quest’ultima eventualità anche ai membri dei gruppi terroristici al-Qaeda, Stato Islamico e organizzazioni associate.
Articolo completo su Start Insight qui: https://www.startinsight.eu/progetto-fighter/
di Chiara Sulmoni,
Freelance journalist/producer/analyst
